;

Superbonus 110% e modulistica

29 Settembre 2021 Economia

Premessa (cosa è il superbonus)

Il Superbonus 110% è una misura di incentivazione introdotta dal D.L. “Rilancio” 19 maggio 2020, n. 34, che punta a rendere più efficienti e più sicure le nostre abitazioni. Il meccanismo prevede che gli interventi possano essere svolti anche a costo zero per il cittadino.

Il Superbonus si suddivide in due tipologie di interventi: il Super Ecobonus agevola i lavori di efficientamento energetico; il Super Sismabonus incentiva quelli di adeguamento antisismico.

L’incentivo consiste in una detrazione del 110% che si applica sulle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali e, per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, in quattro quote annuali di pari importo. Per gli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) il limite temporale entro il quale è possibile detrarre le spese si estende fino al 31 dicembre 2022, prorogabili ulteriormente fino al 30 giugno 2023 qualora siano stato completati almeno il 60% dei lavori al 31 dicembre 2022. Per i condomini, il limite temporale è esteso fino al 31 dicembre 2022 qualora siano stati completati almeno il 60% dei lavori al 30 giugno 2022.

Per poter godere del Super Ecobonus è necessario effettuare almeno un intervento cosiddetto “trainante”. Gli interventi trainanti consistono nell’isolamento termico dell’involucro dell’edificio, che sia plurifamiliare o unifamiliare, nella sostituzione degli impianti termici con impianti centralizzati, nella sostituzione degli impianti termici su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Una volta eseguito almeno uno degli interventi trainanti, il beneficiario può decidere di effettuare anche gli interventi cosiddetti “trainati”, come la sostituzione degli infissi, le schermature solari, l’installazione di impianti fotovoltaici, dei sistemi di accumulo, delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, degli impianti di domotica, l’eliminazione delle barriere architettoniche per le persone con disabilità, per gli over 65 e molto altro. L’insieme di questi interventi (trainanti e trainati) deve comportare un miglioramento minimo di almeno due classi energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Il beneficiario può decidere di esercitare l’opzione dello sconto in fattura: l’impresa o le imprese che hanno effettuato i lavori applicano uno sconto fino al 100% del valore della fattura e il cittadino effettua così i lavori senza alcun esborso monetario. L’impresa si vedrà in questo modo riconosciuto un credito d’imposta pari al 110% dell’ammontare dello sconto applicato, da utilizzare sempre in quote annuali di pari importo cinque (o in quattro per le spese sostenute nel 2022). Ad esempio, se il valore complessivo dei lavori è pari a 10.000€ e l’impresa decidesse di applicare uno sconto pari al 100% della fattura, si vedrà riconosciuto un credito di 11.000€.

Alternativamente, il contribuente può sempre sostenere direttamente il costo dei lavori e decidere poi se utilizzare la detrazione in compensazione per pagare meno tasse o cedere il credito d’imposta a terzi (istituti di credito compresi).

Questa misura crea un meccanismo virtuoso di mercato che offre benefici a tutti i soggetti coinvolti: il cittadino può ristrutturare casa gratuitamente, ridurre il costo delle bollette e valorizzare il proprio patrimonio immobiliare; l’impresa può aumentare il proprio fatturato grazie al maggior volume di lavori; lo Stato può rendere più efficienti e più sicure le abitazioni e sostenere l’aumento dell’occupazione e del reddito.

Le recenti novità normative e la modulistica unificata

Come visto, il superbonus è stato approvato nel maggio 2020, con la previsione di un arco temporale limitato (in origine dicembre 2021) ma, nonostante il plauso generalizzato, non decollava, probabilmente soprattutto a causa della difficoltà per i professionisti di asseverare lo stato legittimo degli immobili sui quali si doveva intervenire, dovuta, da una parte, ai tempi di attesa troppo lunghi per poter accedere agli archivi comunali, a causa della pandemia; dall’altra – e soprattutto – alla circostanza che quelle verifiche frequentemente portavano a rilevare irregolarità edilizie.

Recentemente, con il decreto-legge n. 77 del 2021, entrato in vigore il 1° giugno 2021 è stata dettata una disciplina speciale per gli interventi edilizi che possono beneficiare del superbonus.

Il 4 agosto è stata approvata la relativa modulistica unificata, entrata in vigore il giorno successivo, 5 agosto 2021, e dichiarata – per la sua urgenza unanimemente riconosciuta – immediatamente efficace su tutto il territorio nazionale, senza la necessità (e la possibilità) di un recepimento regionale o comunale.

Questa modulistica unificata statale definisce in concreto quali dati e dichiarazioni sono necessari e quale documentazione deve essere allegata.

La riforma operata dal D.L. n. 77 del 2021 pare abbia effivamente movimentato la situazione: ENEA ha rilevato nel mese di luglio un aumento del 38% delle pratiche presentate e nel mese di agosto una ulteriore crescita del 18% e il Dipartimento della Funzione Pubblica ha calcolato che la nuova disciplina di semplificazione comporta una significativa riduzione degli oneri amministrativi che gravano sui cittadini e sulle imprese, per un ammontare di oltre 10 milioni di euro, in termini di risparmio di tempo, di minori costi delle prestazioni professionali richieste, eccetera.

Per gli interventi complessi, che prevedono sia opere che possono beneficiare della detrazione del superbonus 110%, sia altre opere edilizie, le indicazioni regionali ribadiscono quanto deciso a livello statale anche nella modulistica.

I rappresentanti dei professionisti, sin dalla fine di giugno, avevano sollevato il dubbio e la preoccupazione che l’approvazione di una disciplina speciale per gli interventi superbonus 110% avrebbe finito per comportare la necessità, in caso di intervento misto, di presentare due titoli edilizi distinti: una CILA-S (CILA speciale) per gli interventi superbonus 110% e un titolo ordinario per le restanti opere.

Ora nella modulistica unificata è chiarita espressamente la necessità di tale duplicazione della pratica edilizia, prevedendo nel quadro d., casella d.3., del Modulo unificato la necessità di segnalare che oltre alla CILA-S si sta presentando un secondo titolo ordinario per lavori non incentivati.

A chi intenda realizzare un intervento misto la nuova disciplina statale e la relativa modulistica richiedono dunque di presentare:

  • una pratica ordinaria per gli interventi che non beneficiano del superbonus,

  • da accompagnare con un modulo CILA-S (CILA speciale), nel quale potranno essere solo richiamate tutte le attestazioni, le autorizzazioni, e documentazioni da accludere alla prima (per es. le eventuali autorizzazioni sismiche o paesaggistiche, i calcoli sull’efficientamento energetico, ecc.).

Dopo il 5 agosto non è necessario ripresentare pratiche edilizie depositate prima dell’approvazione della modulistica unificata statale (ad esempio una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per gli interventi già avviati che beneficiano del superbonus), ma i rappresentanti dei professionisti hanno ritenuto che la presentazione del Modulo CILA-S sia comunque utile e opportuna per il buon esito della pratica sotto il profilo fiscale, evitando ogni contestazione e ogni onere probatorio aggiuntivo in capo al privato.

In tale CILA-S sarà sufficiente chiarire che i lavori sono stati iniziati sulla base del titolo edilizio precedentemente presentato, il quale continua a trovare applicazione per gli interventi che non beneficiano del superbonus del 110%.

Va infine rilevato che nel modello di CILA ordinario è sempre obbligatorio allegare gli elaborati grafici dello stato di fatto e progetto. Nel modello di CILA-S specifico per il superbonus, invece, il legislatore ha operato una netta semplificazione prevedendo che l’elaborato progettuale consista in una mera descrizione sintetica dell’intervento da realizzare. Nessuna planimetria dello stato dei luoghi.

Insomma, nel caso di doppio titolo edilizio, pare che la CILA-S possa costituire una specie di appendice del titolo ordinario più complesso, da predisporre al fine di usufruire dell’incentivazione, ma senza dover spezzare o duplicare o ripetere progetto complessivo e calcoli vari. 

Sembra che si vada quindi nella direzione di un chiarimento degli aspetti tecnici di interesse soprattutto per i professionisti coinvolti su questa materia delicata quanto complessa. Magari chiarendo anche quali sono i margini interpretativi su contestualità ed allegati da presentare. Proprio a questo fine intendo presentare presto un’interrogazione, in modo tale da avere la risposta ufficiale dell’assessorato. Intanto ringrazio gli uffici per i chiarimenti tecnici ricevuti finora.

Ti piace? Condividi:

, Economia

Comments are closed.